Chi investe in spazi pubblicitari su testate giornalistiche registrate — come young.it — può recuperare il 75% dell'incremento di spesa rispetto all'anno precedente. Un vantaggio fiscale concreto per chi sceglie di sostenere l'informazione libera con Fufflix e young.it.
| No. | Voce | Valore | Nota |
|---|---|---|---|
| 01 | Credito d'imposta | 75% | Sul valore incrementale dell'investimento |
| 02 | Incremento minimo richiesto | 1% | Rispetto allo stesso mezzo nell'anno precedente |
| 03 | Plafond nazionale annuo | 30 M € | Regime "de minimis"; riparto proporzionale se superato |
| 04 | Testate ammesse | Registrate | Tribunale o ROC, carta o online — incluso young.it |
Dati aggiornati a luglio 2026 (art. 57-bis D.L. 50/2017, conv. L. 96/2017 e succ. mod.)
Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, indipendentemente da dimensione e regime contabile.
Acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni su testate giornalistiche registrate, comprese le edizioni online come young.it.
Il credito riconosciuto si compensa in F24 (codice tributo 6900), dopo due comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate.
Sponsorizzare Fufflix e young.it significa investire in informazione indipendente e puntare ad un pubblico allineato ai tuoi valori. Il vantaggio ulteriore è farlo con un incentivo fiscale che riduce il costo reale della campagna già dal primo anno di incremento.
| N. | Investito 2026 → 2027 | Credito d'imposta | Incremento |
|---|---|---|---|
| A | €10.000 → €20.000 | €7.500 | Incremento €10.000 |
| B | €20.000 → €50.000 | €22.500 | Incremento €30.000 |
| C | €50.000 → €100.000 | €37.500 | Incremento €50.000 |
Valori calcolati sul 75% del valore incrementale, a parità di soglia minima dell'1% superata e di piena disponibilità del plafond annuo.
Definiamo insieme l'importo dell'investimento incrementale e verifichiamo il credito d'imposta corrispondente per il tuo caso specifico. Per attivare la campagna, contattaci ora.
Le informazioni riportate hanno finalità illustrativa e sono basate sulla normativa vigente (art. 57-bis D.L. 50/2017, conv. L. 96/2017, e succ. mod.) aggiornata a luglio 2026. Per l'applicazione al caso specifico si raccomanda di consultare il proprio consulente fiscale.